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Case della Comunità

 Oggi 27 marzo: sanità

I due pezzi che seguono, tratti da Quotidiano Sanità, confermano una tendenza in atto da anni: sottofinanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), carenza di investimenti (anche le risorse economiche  del PNRR sono state poco utilizzate), carenza di personale, personale mal pagato; forti differenze regionali con il sud sempre più penalizzato.

Il primo pezzo, sulle Case di Comunità (CdC) mostra come solo il 4% di quelle previste sono pienamente funzionanti. Realizzate con finanziamenti del PNRR dovevano essere completate entro il giugno del 2026. Ben si comprende quindi come ci troviamo di fronte ad un fallimento quali totale. Di chi le responsabilità? In sede di analisi si tenterà, al solito, di “ammorbidire” i dati, il governo tenterà di scaricare la responsabilità sulle Regioni, le Regioni sulle Aziende sanitarie locali (ASL) e via di seguito: resteranno irrisolti i problemi inerenti l’assistenza territoriale, l’assistenza domiciliare e continuerà l’intasamento dei pronto soccorso degli ospedali, con buona pace dei cittadini/utenti, costretti sempre più a rivolgersi al privato e metter mano alla tasca.

Il secondo pezzo sull’ autonomia differenziata, illustra alcuni  argomenti che  saranno in discussione, la prossima settimana alla Conferenza delle Regioni : dall’assunzione di personale alle tariffe fino ai fondi integrativi e all’edilizia. Queste le funzioni sanitarie che, ad avviso dei proponenti potranno gestire Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto.

Dopo la batosta presa sulle modifiche della giustizia nell’ultimo referendum,  il governo dovrebbe abbandonare, per lo meno in questa legislatura, l’ipotesi di avanzare modifiche della Costituzione in tema di autonomia differenziata. Ma non demordono le regioni del nord. Tant’è che 4 regioni del nord chiederanno maggiore autonomia (e maggiori risorse) su personale, tariffe, risorse integrative. È prevedibile l’opposizione delle regioni del sud ed un confronto molto complicato. 

Vedremo cosa accadrà. Intanto di ipotesi di riequilibrio territoriale, con valorizzazione delle regioni del sud,  manco a parlarne. 


 

Case della Comunità, il flop dei numeri 


meno del 4% funziona a pieno regime. Bene le Cot mentre gli Ospedali di comunità arrancano. I dati Agenas


tratto da “Quotidiano Sanità” del 25.3.26

di Luciano Fassari

Case della Comunità, il flop dei numeri: meno del 4% funziona a pieno regime. Bene le Cot mentre gli Ospedali di comunità arrancano. I dati Agenas


Il monitoraggio Agenas sul secondo semestre 2025 conferma i forti ritardi nell’attuazione del Dm 77/2022: operative solo il 45% delle Case di Comunità con almeno un servizio ma quelle complete (Servizi + personale) sono appena 66 (il 4%). Profonde disuguaglianze territoriali e criticità soprattutto nel Mezzogiorno. Solo le Centrali operative territoriali risultano in linea con i target previsti.  


Case e Ospedali di Comunità saranno i capisaldi della nuova assistenza territoriale ma nonostante i fondi (tra Pnrr, risorse ex art. 20 e con altre risorse regionali) la loro attivazione procede a rilento, soprattutto nelle Regioni del Sud. E lo spettro che rimangano cattedrali nel deserto a pochi mesi dal termine fissato dal Pnrr è ormai quasi una triste realtà. 

Il quadro emerge dal nuovo Report Agenas sui risultati del monitoraggio Dm 77/2022 relativo al secondo semestre 2025. Un monitoraggio che fotografa lo stato dell’arte sull’attivazione e le modalità di funzionamento delle strutture previste appunto dal Dm 77 con un focus sugli standard organizzativi.

Ma analizziamo i dati. Sono 781 le Case di Comunità (CdC) con almeno un servizio attivo presenti sul territorio al secondo semestre 2025, rispetto alle 1.715 strutture previste (ossia il 45% di quelle programmate). Quelle con tutti i servizi obbligatori attivi e con la presenza medica e infermieristica – h 24 e 7 giorni su 7 nelle CdC Hub e 12 ore al giorno per 6 giorni a settimana nelle CdC spoke – sono appena 66, meno del 4% del totale. E sono 219 le Case di Comunità dotate di tutti i servizi obbligatori però senza la presenza di medici e infermieri (circa il 13%).


Gli Ospedali di comunità attivi sono 163 su un totale di 594 strutture previste, circa il 27% del totale.


Sono invece 625 le Centrali operative territoriali (Cot) attive e pienamente funzionanti rispetto alle 657 programmate, di queste 480 hanno raggiunto il target di rilevanza comunitaria rendicontato dal Ministero della salute alla Commissione Europea. Le uniche strutture che superano il target in linea con gli standard previsti dal Dm 77/2022.


Nello specifico, delle 781 Case di comunità con almeno un servizio attivo nel 2025, 150 sono in Lombardia, 143 in Emilia-Romagna e poi a seguire 96 nel Lazio, 79 in Toscana e 64 in Veneto. In negativo spiccano la Basilicata e la Pa di Bolzano con 0 Case di Comunità con almeno un servizio attivo. Numeri bassi anche per Abruzzo, Calabria, Molise (2 Cdc con almeno un servizio attivo), Valle d’Aosta con 4 e Pa Trento e Molise con 5 Cdc.


In totale le Case di Comunità pienamente attive con tutti i servizi obbligatori e con la presenza di medici e infermieri sono appena 66. È la Lombardia la Regione con il maggior numero di Case di Comunità con la presenza di medici e infermieri con 22 Cdc attive, seguita dall’Emilia Romagna con 15 Case di comunità. Nel Lazio sono 6 e in Piemonte ce ne sono 5. Da notare come in 8 regioni (Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Pa Bolzano, Pa Trento, Puglia e Sardegna) non vi sia nessuna Cdc attiva con i tutti servizi obbligatori e il personale sanitario.

La Regione con più Cdc dotate di tutti i servizi obbligatori ma senza la presenza medica e infermieristica (in totale sono 219) è la Lombardia con 76 strutture, seguita dall’Emilia Romagna con 43 CdC. Sono 27 quelle presenti in Toscana. In Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Pa di Bolzano, Puglia e Sardegna non c’è nessuna Cdc con tutti i servizi attivi seppur in assenza di medici e infermieri.


Per quanto riguarda gli Ospedali di comunità dichiarati attivi in totale sono 163 su 594. La maggiore presenza si registra in Veneto con 47 strutture sulle 73 previste, in Lombardia ce ne sono 30 sulle 66 previste. In Emilia-Romagna sono invece 24 gli ospedali di comunità con almeno un servizio attivo rispetto ai 52 previsti. Diciassette in Toscana (37 quelli previsti) e 8 in Umbria (16 quelli previsti). Maglia nera per Basilicata, Marche, Pa di Bolzano e Valle d’Aosta con zero OdC attivi.

La quasi totalità delle Regioni, come abbiamo visto, ha raggiunto gli obiettivi previsti con tutte le Centrali operative territoriali pienamente funzionanti e certificate.

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Autonomia differenziata

 Dall’assunzione di personale alle tariffe fino ai fondi integrativi e all’edilizia. Ecco quali funzioni sanitarie potranno gestire Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto


Tratto da “Quotidiano Sanità” del 23 marzo 2026

Giovanni Rodriquez




Autonomia differenziata. Dall’assunzione di personale alle tariffe fino ai fondi integrativi e all’edilizia. Ecco quali funzioni sanitarie potranno gestire Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto


La prossima settimana approda in Conferenza Unificata il pacchetto di schemi di intesa preliminare che riconosce a quattro regioni del Nord maggiore autonomia, tra l’altro, nella tutela della salute. Il parere (non vincolante), con ogni probabilità, non sarà però unanime: le regioni del Sud difficilmente accetteranno senza riserve 


Si riapre in Conferenza Unificata, la prossima settimana, la partita sull’autonomia differenziata: gli schemi di intesa preliminare tra il Governo e le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e della legge 86/2024.

Si tratta di quattro documenti identici nella struttura – sette articoli ciascuno – che attribuiscono alle quattro regioni richiedenti un pacchetto di funzioni di maggiore autonomia nella gestione del proprio servizio sanitario regionale, con cinque leve operative specifiche che vanno dalla definizione delle tariffe alla gestione degli investimenti, dall’istituzione di fondi integrativi all’assunzione di personale sanitario.


Il parere (non vincolante) tuttavia, difficilmente sarà unanime. Parte delle regioni del Centro-Sud, storicamente contrarie a un processo che temono possa consolidare e istituzionalizzare le diseguaglianze sanitarie già esistenti, potrebbero essere poco propense ad avallare senza riserve provvedimenti che ampliano ulteriormente i margini di manovra dei sistemi sanitari già più robusti e meglio finanziati. Il risultato prevedibile è un’approvazione a maggioranza.

Le quattro intese sono il frutto di un percorso negoziale avviato – in alcuni casi – addirittura nel 2017 e ripreso sistematicamente dopo l’approvazione della legge n. 86 del 2024. Lombardia e Veneto avevano dato il via alle loro richieste all’indomani dei referendum consultivi regionali del 22 ottobre 2017; Liguria e Piemonte avevano seguito poco dopo. I negoziati, rallentati per anni dalla mancanza di una legge quadro sull’autonomia differenziata, hanno poi subito una significativa accelerazione: dopo l’approvazione della legge Calderoli, tutte e quattro le regioni hanno rinnovato le proprie istanze tra luglio e agosto 2024, avviando il percorso negoziale congiunto l’11 novembre 2024. Gli accordi preliminari – le cosiddette pre-intese – sono stati firmati tra il 18 e il 19 novembre 2025, con l’impegno a concludere i negoziati entro il 31 dicembre 2025.

Un passaggio fondamentale nel percorso è stata la sentenza n. 192 del 2024 della Corte costituzionale, che ha parzialmente accolto i ricorsi presentati dalle regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania contro la legge n. 86. La sentenza non ha bloccato il processo, ma ha imposto che ogni richiesta di attribuzione di funzioni sia giustificata alla luce del principio di sussidiarietà e che il trasferimento riguardi specifiche funzioni – non interi blocchi di materie – collocate all’interno delle competenze indicate dall’articolo 116, terzo comma.

Sul punto cruciale della salute, la Corte ha peraltro chiarito che nella materia sanitaria i livelli essenziali delle prestazioni sono già stati determinati attraverso i livelli essenziali di assistenza fissati dal Dpcm del 12 gennaio 2017 e confermati dalla legge di bilancio 2026. Questo ha consentito alle quattro regioni di procedere senza attendere la determinazione ex novo dei Lep, condizione che invece blocca l’autonomia differenziata nelle altre quattordici materie Lep individuate dalla legge n. 86.


Cosa prevedono concretamente le intese sulla salute
I quattro schemi di intesa sulla tutela della salute sono strutturati in sette articoli e hanno, nei fatti, un contenuto identico per tutte le regioni richiedenti. Il cuore del provvedimento è l’articolo 3, che elenca le cinque funzioni di maggiore autonomia riconosciute a ciascuna regione, subordinatamente al rispetto dei Lea e all’equilibrio economico-finanziario del proprio sistema sanitario regionale, previa intesa con i Ministri della salute e dell’economia e delle finanze, sulla base delle verifiche del Comitato permanente per l’erogazione dei Lea e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.


La prima funzione riguarda la definizione di tariffe di rimborso e remunerazione diverse da quelle nazionali. Le quattro regioni potranno individuare tariffe differenti rispetto a quelle fissate a livello nazionale per la remunerazione delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture accreditate, a condizione che i costi relativi restino a carico del proprio bilancio regionale e nel rispetto dei principi di equilibrio economico-finanziario e uniformità di trattamento degli assistiti. In concreto, questo significa che Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria potranno pagare di più – o diversamente – ospedali e cliniche convenzionate rispetto agli standard nazionali, purché coprano con risorse proprie la differenza. Si tratta di una flessibilità già in parte praticata informalmente, ma che acquisterebbe ora una base giuridica esplicita.


La seconda funzione è la gestione autonoma degli investimenti in edilizia e tecnologia sanitaria. Le regioni potranno gestire in piena autonomia le risorse trasferite dallo Stato per gli investimenti sul patrimonio edilizio e tecnologico delle proprie aziende sanitarie, attraverso la stipula di accordi di programma quadriennali ai sensi dell’articolo 20 della legge n. 67 del 1988. La ratio dichiarata nelle relazioni tecniche è la riduzione dei tempi di realizzazione delle opere e una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse, valorizzando l’esperienza già maturata dalle regioni nella programmazione degli investimenti sanitari.


La terza funzione riguarda l’istituzione e gestione di fondi sanitari integrativi. Le regioni potranno istituire e gestire fondi sanitari interamente integrativi del Servizio sanitario nazionale, riferibili a prestazioni che vanno al di là dei Lea vigenti. I fondi dovranno essere iscritti nell’Anagrafe nazionale dei fondi sanitari. È forse la funzione più delicata dal punto di vista dell’equità: la possibilità di offrire ai propri cittadini prestazioni aggiuntive rispetto ai Lea – garantite da fondi regionali – rischia di creare una sanità a due velocità non solo tra Nord e Sud, ma anche all’interno delle singole regioni tra chi potrà accedere alle prestazioni integrative e chi no.


La quarta funzione concerne la destinazione di risorse aggiuntive per l’assunzione di personale sanitario. Le regioni potranno destinare alle proprie aziende sanitarie risorse finanziarie aggiuntive per l’assunzione di personale con contratti a tempo determinato o per l’incremento delle prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici e del personale del comparto sanitario, in base all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 156 del 2025. In un contesto di grave carenza di medici e infermieri, questa funzione potrebbe consentire alle regioni più ricche di attrarre personale sanitario con condizioni economiche più competitive rispetto alle altre regioni, alimentando una migrazione interna dei professionisti della salute già in atto.


La quinta funzione è la riallocazione di risorse nazionali vincolate in caso di economie. Le regioni potranno riallocare su altri ambiti della spesa sanitaria le risorse nazionali che risultassero eccedenti rispetto agli obiettivi per cui erano state assegnate, previa attestazione del raggiungimento degli obiettivi da parte della regione stessa e verifica da parte dei competenti organi tecnici.


I vincoli e le salvaguardie
Gli schemi di intesa sono costruiti attorno a un sistema di condizionalità piuttosto articolato. L’articolo 2 chiarisce che la maggiore autonomia non può incidere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale né sui criteri di riparto degli investimenti, e deve garantire la neutralità degli effetti per lo Stato e per le altre regioni – compresa la mobilità sanitaria. L’articolo 7 condiziona l’efficacia delle intese alla permanenza dell’equilibrio economico-finanziario e alla corretta erogazione dei Lea: se una regione dovesse perdere uno di questi due requisiti, l’intesa cesserebbe di avere efficacia, con una procedura che richiede una legge approvata a maggioranza assoluta delle Camere.

È prevista inoltre l’istituzione di una Commissione paritetica Stato-Regione-autonomie locali, con funzioni di monitoraggio annuale sull’attuazione dell’intesa. La clausola di invarianza finanziaria – articolo 6 – stabilisce che dall’applicazione dell’intesa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La durata delle intese, infine, è fissata in dieci anni, con rinnovo automatico per un uguale periodo salvo diversa volontà di una delle parti manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.