L’art. 43 c.c. recita: ‘Il domicilio di una persona è nel luogo in cui ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale’.
La Costituzione Italiana, all’articolo 16, riconosce a chiunque, dunque anche ai senza dimora, il diritto alla residenza “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (….)” .
Tale diritto, tuttavia, nel concreto è stato spesso negato a queste persone. Le ragioni di ciò sono molteplici e sono da ricercarsi nelle disfunzioni dell’apparato burocratico che ha il compito di concedere il diritto alla residenza anagrafica.
Le leggi che riguardano la residenza, infatti, non sono di chiara applicazione.
Dall’entrata in vigore della costituzione della Repubblica italiana, avvenuta nel 1948, le leggi riguardanti la residenza anagrafica dei cittadini italiani sono state parzialmente modificate, seguendo le necessità individuate dal legislatore.
I cambiamenti più significativi sono stati apportati dalla legge n°1228 del 24 dicembre 1954 dove l’art. 1 prevede che: “Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel comune la residenza, nonché́ le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio, in conformità̀ del regolamento per l’esecuzione della presente legge”. L’ art. 1 del regolamento della Legge suddetta (d.p.r. 30.5.1989, n. 223), esprime un concetto identico, mentre l’art. 3 del regolamento specifica che “per persone residenti nel comune s’intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune”, in apparente armonia con l’art. 43 del Codice Civile vigente “la residenza è il luogo in cui la persona ha la dimora abituale”. L'art. 3, comma 38, della legge n. 94/2009, che ha modificato l'art. 2, comma 3 della legge anagrafica, dispone che “ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita”.
E’chiaro, quindi, che nessun problema di preaccertamento della effettività della residenza si dovrebbe mai porre tutte le volte che a richiedere l’iscrizione anagrafica sia una persona senza dimora; statuisce, infatti, la legge anagrafica (art. 2, comma 3, l. n. 1228 del 1954) che essi si considerano residenti nel comune dove hanno il domicilio o, in mancanza, nel comune di nascita.
Di conseguenza l’ufficiale di anagrafe non dovrà fare indagini sull’abitualità del domicilio del senza dimora, perchè questo è sostanzialmente oggetto di una sua libera elezione. Così come ribadito, ancora una volta, dal Ministero dell’interno nella circolare n°1 del 15 gennaio 1997: ‘Per alcune particolari categorie di persone nei cui confronti non è riscontrabile il requisito della dimora abituale, la legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 ha preso in considerazione un solo comune, e cioè quello eletto a domicilio dall’interessato’.
La circolare sottolinea che sono irregolari i comportamenti adottati da alcune amministrazioni comunali che, nell'esaminare le richieste di iscrizione anagrafica, chiedono una documentazione comprovante lo svolgimento di una attività lavorativa nel territorio comunale o procedono all'accertamento dell'eventuale esistenza di precedenti penali a carico di chi richiede l'iscrizione.
Non può essere un fattore discriminante nemmeno la disponibilità di un'abitazione: la residenza può essere concessa in qualunque luogo, sia esso un fabbricato privo di licenza di abitabilità, una grotta o una roulotte.
L’Amministrazione comunale non può opporsi in alcun modo alla concessione della residenza a chi ne fa richiesta, deve solamente fare il proprio dovere, accertando la presenza effettiva nel proprio territorio del richiedente. C’è chiaramente interesse pubblico alla piena coincidenza tra presenza effettiva e residenza anagrafica, “infatti l’itinerario del declino (povero, non residente, sconosciuto, non aiutabile, estraneo, nemico), se costituisce una condanna per il singolo, è pure un pericolo per la comunità, che subirà l’acuirsi del conflitto urbano e il diffondersi del danno sociale”.
Un ostacolo all’acquisizione della residenza anagrafica da parte della persona senza dimora potrebbe, caso mai, essere costituito dalla eventuale mancanza di documenti di identità. Al riguardo una soluzione condivisibile, sul piano operativo, è quella – già attuata da alcune amministrazioni– di applicare al caso di specie la procedura prevista dall’art. 34 del d.p.r. n. 445 del 2000, mediante l’autentica della foto del richiedente, con l’assistenza di due testimoni che ne confermino l’identità; questi ultimi chiaramente provvisti di documenti di identità. Autenticata la foto, il soggetto potrà richiedere la residenza e, a quel punto, sostituire la foto autenticata con una carta di identità definitiva.
In merito al diritto alla residenza anagrafica, non può rimanere dimenticato il nesso sussistente tra questo diritto e il necessario rispetto della privacy su dati sensibilissimi, tra i quali deve essere compresa la condizione di chi vive una realtà disagiata.
In quest’ottica è da condividere la decisione di quei Comuni che - come quello di Napoli o di Genova, ad esempio - hanno istituito delle vie di residenza “fittizia” per i senza dimora, residenza anagrafica non territoriale, rispettosa della loro privacy e della loro dignità e li iscrivono come residenti anche attraverso l’azione dei Servizi Territoriali e delle Associazioni di Volontariato.
E’dal concreto riconoscimento del diritto alla residenza che si apre, per i senza dimora, la possibilità di fruire realmente dei propri “diritti umani”, tornando in possesso della propria dignità e delle proprie “speranze di vita”.
Fabiana Lo Parco (seconda parte)
Tratto da “Diritto e Senza Dimora:l’esercizio del diritto di cittadinanza e la tutela legale delle persone senza dimora” pag. 83 del libro “Persone senza dimora” edizioni “Ad est dell’equatore” 2018